Assicurazione professionale
L’obbligo di assicurazione professionale deriva dall’art. 5, c. 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che disciplina che “Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva”.
Ai sensi di questo decreto, si intende come “professionista” colui che esercita una “professione regolamentata”, ovvero “l’attività, o l’insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità” (art. 1, D.P.R. 137/2012).
L’obbligo assicurativo ha acquistato efficacia il 14 agosto 2013, ai sensi dell’art. 5 c. 3 del medesimo decreto. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del c. 2 del medesimo articolo.
Il CONAF ha emanato un Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo stesso, approvato con Delibera di Consiglio n. 87 del 14 marzo 2013 (Regolamento n. 1/2013), che specifica, che “sono tenuti all’obbligo assicurativo i seguenti soggetti iscritti all’Albo professionale:
- Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma associata
- Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti
- Gli iscritti all’albo che esercitano l’attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b)” (Regolamento 1/2013, art. 3, c. 1).
Le forme assicurative per ottemperare all’obbligo assicurativo sono costituite dall’adesione a una polizza assicurativa collettiva, quale quella predisposta dal CONAF, a una polizza assicurativa sulla base di convenzioni con società assicuratrici, ovvero a una polizza assicurativa individuale (Regolamento 1/2013, art. 5). La polizza assicurativa, per essere definita idonea, deve:
- avere come attività assicurata quella prevista e disciplinata dall’Ordinamento Professionale;
- prevedere la copertura di tutti i danni provocati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale;
- abbia massimale di copertura per ogni sinistro per anno, rispettante i requisiti di cui alla tabella A del Regolamento;
- si basi su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell’assicurato, secondo la tabella B del Regolamento;
- preveda che la copertura sia valida con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i professionisti che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza (Regolamento 1/2013, art. 4, c. 1; art. 6, c. 6).
Gli estremi della polizza devono essere disponibili ai terzi accedendo all’Albo unico nazionale o presso il consiglio dell’Ordine ove il professionista è iscritto (Regolamento 1/2013, art. 6, c. 5). I Consigli di Disciplina, nel riscontrare tramite sul SIDAF situazioni irregolari relative a tale adempimento, comunicano agli iscritti il loro status assicurativo e, nel caso in cui i professionisti non regolarizzino la loro posizione assicurativa entro 15 giorni da detta comunicazione, emettono le conseguenti sanzioni disciplinari (Circolare 66/2014).
Adesione e rinnovo alla polizza collettiva
L’adesione alla polizza RC Professionale XL INSURANCE COMPANY SE N. IT00024030EO20A (polizza collettiva), nel caso di iscritti non in possesso di copertura assicurativa CONAF, è sempre possibile; la durata contrattuale di tale adesione ha decorrenza dalla data di adesione alla polizza collettiva stessa sino alle ore 24.00 del 14 ottobre successivo.
Per gli iscritti in possesso della polizza RC Professionale XL INSURANCE COMPANY SE N. IT00024030EO20A in corso di validità, il rinnovo avviene nel mese di ottobre. Laddove non rinnovata per tempo, il periodo assicurato decorre dalla data di nuova adesione alla polizza collettiva; rimane quindi non assicurato il periodo intercorso tra il 14 ottobre precedente e quest’ultima data.
L’adesione avviene tramite SIDAF utilizzando la procedura descritta nella Circolare 42/2013.
Comunicazione della polizza assicurativa individuale
Gli estremi della polizza assicurativa individuale e le informazioni che permettono di verificare la copertura del rischio derivante dal lavoro professionale dell’iscritto devono essere anch’esse comunicate tramite SIDAF utilizzando la procedura descritta nella medesima Circolare.
Link utili:
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
- Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- Circolare CONAF 66 del 2014 “Obbligo copertura assicurativa professionale – sanzioni disciplinari ai sensi art. 5 del DPR n. 137/2015”